| Oggetto: |
Impianto ed esercizio di stabilimenti e depositi costieri di oli minerali, GPL, biodiesel, prodotti chimici, petrolchimici e GNL. Articoli 52, 2°comma del codice della navigazione e 47 del regolamento di navigazione marittima. Nuove procedure. |
Si fa seguito alle circolari N. 21 e N.98 -prot. n. 5180878- e prot. n. DEM2B-0916 rispettivamente in data 31 marzo 1995 e 9 maggio 2000, con le quali sono state emanate le indicazioni di questo Ministero in ordine alla semplificazione delle procedure autorizzative in materia di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali, di GPL, di prodotti chimici, di GNL e di gas metano.
1. Autorizzazione (c.d. “industriale”) già di competenza del Ministero delle attività produttive, ex art. 23 r.d. 20.7.1934 n. 1303 e d.p.r. 18 /04/1994, n. 420.
Come noto, con l'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239 “riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” (pubblicata nella G.U. n. 215 del 13 settembre 2004), si è proceduto alla liberalizzazione (art.1 comma 2) delle attività del settore energetico eliminando/ riducendo gli adempimenti riferibili alle precedenti attribuzioni del Ministero delle attività produttive in tema di disciplina delle medesime attività.
Nello specifico, si ricorda che l'autorizzazione/concessione petrolifera trae origine dal R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 (art. 4), che assoggettò al controllo statale, mediante autorizzazioni/concessioni, l'esercizio delle attività di trattamento industriale degli oli minerali.
Ai sensi del comma 55 dell'art. 1 della legge n. 239/2004, le Regioni esercitano oggi le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato.
Sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica previsti dalla stessa legge, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.
Il Ministero delle attività produttive —Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie, con la circolare n. 168 del 7 ottobre 2004, in attesa della individuazione di tali criteri, ha emanato le prime indicazioni per l'attuazione della legge 23 Agosto 2004, n. 239 per il settore petrolifero.
Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle sopraindicate attività, nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.
Per quanto concerne questo ultimo aspetto, la nuova normativa conferma che l'amministrazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia è esercitata dallo Stato.
2. Autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ex art. 52, 2° comma del codice della navigazione.
L'ambito di applicazione della legge 239/04 appare costituito essenzialmente dalla liberalizzazione dello svolgimento delle attività nel settore energetico (art. 1, comma 2) riducendo/eliminando gli adempimenti riferibili alle precedenti attribuzioni del Ministero delle attività produttive in tema di disciplina pubblica dell'impresa privata.
Tale liberalizzazione non si estende quindi, in linea di principio e fatta salva ogni diversa espressa disposizione, ai procedimenti di competenza di altre amministrazioni per la tutela di interessi pubblici diversi.
In particolare, la disciplina del demanio marittimo (che può comunque ritenersi riconfermata in base al principio di specialità ex art. 1 cod. nav.) viene fatta espressamente salva nei commi 57 e 58 dell'art. 1 della legge 239/04, mentre al comma 7, lett. l) dell'art. 1 della stessa, viene ribadita, con la medesima formulazione, la disposizione dell'art. 104, comma 1), lett. pp), del d.lgs. 31 marzo 1998,n. 112.
Pertanto la liberalizzazione introdotta dalla legge 239/04 lascia impregiudicate le disposizioni previste dagli articoli 36 e 52 del codice della navigazione con riguardo agli impianti e depositi costieri.
A tale riguardo, giova rammentare che il comma 1 dell'art. 52 cod. nav. è inteso a ricondurre alla disciplina del codice della navigazione le concessioni dei beni demaniali marittimi anche per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti ivi ubicati.
La competenza al rilascio delle concessioni demaniali segue la ordinaria ripartizione ex art. 36 e seguenti cod. nav. e art. 6 legge 84/94 (se di competenza statale: Capitaneria di Porto, Direzione Marittima, Ministero; ovvero, nelle relative circoscrizioni, Autorità portuali).
Il comma 2 dell'articolo 52 invece, per i soli impianti e stabilimenti costieri di sostanze esplosive ed infiammabili, richiede, oltre alla concessione demaniale rilasciata dall'organo competente, una specifica autorizzazione rilasciata solo dal Ministero.
Tale ulteriore provvedimento risulta quindi inerente alla amministrazione (o gestione o polizia) demaniale e finalizzato a consentire una conoscenza ed un vaglio globale e strategico per la localizzazione - nell'ambito del demanio marittimo - di particolari tipologie di impianti, rilevanti anche per il profilo della pubblica incolumità.
In sintesi si può riassumere che:
• il comma 56 dell'art. 1 della legge 239/04 sottopone a regime autorizzatorio regionale tutte le attività indicate nei punti da a) a d);
• il successivo comma 58 dello stesso articolo prevede la possibilità di effettuare liberamente solo quelle attività non ricomprese tra quelle di cui alle lettere c) e d);
• quindi per le attività a), b), c) e d) previste dal comma 56 occorre apposita autorizzazione dell' Ente competente;
• le sole attività non ricomprese tra quelle indicate alle lettere c) e d) del comma 56 possono essere effettuate liberamente.
Si pone il problema di individuare, per gli aspetti afferenti le competenze di questa Amministrazione, le attività di modifica non ricomprese nelle lettere c) e d) del comma 56 che possono essere (esse soltanto) liberamente effettuate.
Pur non trattandosi di profili strettamente attinenti la competenza in materia demaniale marittima, è tuttavia necessario fare chiarezza anche per non procedere a “ collaudo ai sensi dell'art. 48 reg. cod. nav” di opere realizzate in carenza dei necessari atti autorizzativi relativi alla nuova disciplina introdotta dalla legge 239/04.
3. Dichiarazione di inizio attività presentata in luogo dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 52, 2° comma del codice della navigazione .
Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 è stata pubblicata la legge 14 maggio 2005, n. 80 - di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35- concernente “ Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale ”.
La questione che qui interessa è la disposizione recata dall'articolo 3 relativa alla “Semplificazione amministrativa”.
3.1- La nuova dichiarazione di inizio di attività
Tale norma, che sostituisce l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
introduce nuove disposizioni che comportano la modifica della disciplina delle autorizzazioni ex art. 52, 2° comma del codice della navigazione .
La nuova formulazione dell'articolo 19 introdotta dalla riforma del 2005 ricalca quella dell'art. 2 comma 10 della legge n. 537/1993, ma amplia le ipotesi di attività liberalizzate e, nel contempo, aumenta le esclusioni e, soprattutto, modifica la procedura di applicazione.
L'istituto mantiene la sigla D.I.A., ma modifica la denominazione da “ denuncia di inizio attività” in “ dichiarazione di inizio attività” e, soprattutto, quel che più conta, modifica la disciplina dell'istituto.
In particolare aumentano le ipotesi in cui è possibile esercitare un'attività senza richiedere provvedimenti di natura abilitativa o, limitatamente all'attività imprenditoriale, provvedimenti di iscrizione in albi o ruoli.
La semplice dichiarazione del cittadino o dell'impresa sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento amministrativo, qualora il suo rilascio sia subordinato esclusivamente all'accertamento di requisiti di legge o ad atti amministrativi a contenuto generale e non è previsto alcun limite o contingentamento.
Le condizioni negative cui è subordinata l'applicazione della D.I.A. sono elevate da due a tre. Il precedente testo dell'articolo 19 richiedeva soltanto che non fosse previsto :
- l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali;
- un limite o contingente complessivo per il rilascio dei provvedimenti abilitativi.
La nuova versione dell'articolo 19 aggiunge anche la condizione che non devono essere previsti “ specifici strumenti di programmazione settoriale”.
Peraltro la D.I.A. non può trovare applicazione nell'ambito della vasta categoria degli interessi sensibili, propri di settori in cui maggiore è la necessità di un bilanciamento e contemperamento di contrapposte istanze e dunque risulta necessario un vaglio più o meno discrezionale da parte di pubblici poteri.
Infatti la normativa sopra richiamata per la dichiarazione inizio attività non si applica agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria.
A tal fine non è ammissibile che la D.I.A. possa essere sostitutiva della concessione ex articolo 36 del codice della navigazione, stante la rilevanza degli interessi pubblici che devono essere tutelati.
Infatti, accogliendo una D.I.A. al fine di occupare suolo demaniale marittimo, non potrebbe trovare applicazione l'istituto previsto dall'articolo 37 del codice della navigazione in tema di compresenza di istanze concorrenti ritualmente presentate.
In sede di preliminare attuazione e allo scopo di assicurare una uniforme e coordinata applicazione del nuovo dettato normativo, con la presente circolare lo scrivente Dicastero intende esternare alle Autorità in indirizzo i necessari chiarimenti, al
fine di consentire una migliore applicazione del complesso di atti normativi in questione agli impianti ed ai depositi costieri.
Resta inteso che il richiamo effettuato nella presente circolare agli stabilimenti o depositi costieri di “oli minerali”, è da intendersi riferito anche a tutti i prodotti di cui all'oggetto e cioè: oli minerali, GPL, biodiesel, prodotti chimici, prodotti petrolchimici e GNL.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52, 2° comma del codice della navigazione, (per il solo atto di autorizzazione) il titolare e/o gestore di uno stabilimento costiero di oli minerali dovrà presentare a questo Ministero la dichiarazione di inizio attività prevista dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo il procedimento e le modalità indicate di seguito.
La dichiarazione di inizio attività vale finché permangono le medesime condizioni in atto al momento della dichiarazione stessa ovvero finchè non intervengono modificazioni che ne richiedono la riproposizione.
Ciò implica che, qualora tali condizioni vengano mutate, decade l'efficacia della dichiarazione già presentata, che dovrà essere riproposta ex novo.
Nell' allegato 1 della presente circolare vengono indicati i casi che danno luogo alla presentazione/rinnovo della D.I.A..
La nuova procedura introdotta in materia di art. 52, comma 2 non fa venir meno l'onere da parte del titolare dello stabilimento di presentare all'Autorità Marittima o all'Autorità Portuale, nel caso in cui lo stabilimento rientri nella giurisdizione di quest'ultima, istanza di concessione o modifica della stessa ai sensi dell'art. 36 del cod. nav. e art. 24 del reg. cod. nav., nel caso di interventi o modifiche sul demanio marittimo.
3.2 - Il procedimento .
Nel nuovo schema previsto dall'articolo 19 l'interessato deve dichiarare l'intenzione di iniziare l'attività e, decorsi trenta giorni durante i quali l'amministrazione sia rimasta inerte, informarla dell'effettivo inizio dell'attività.
L'attività è avviata a esclusivo rischio del dichiarante, in quanto l'amministrazione mantiene il potere di verifica e controllo anche nei trenta giorni successivi alla comunicazione di inizio dell'attività.
L'intervento di verifica e di controllo sull'attività da parte dell'amministrazione può consistere in un provvedimento di divieto di prosecuzione, oppure in un provvedimento con cui impone al privato di conformare la sua attività alla normativa vigente.
3.3 - Gli elementi essenziali della dichiarazione .
Un primo elemento è fornito direttamente dalla stessa legg 241/90 che all'articolo 21, c.1, prevede che nell'istanza presentata ai sensi degli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti e presupposti prescritti dalla legge.
E' inoltre necessario che la dichiarazione permetta di individuare l'oggetto dell'attività che si intende iniziare.
Non tutte le dichiarazioni sono idonee ad avviare la procedura di D.I.A., ma soltanto quelle complete dei suddetti elementi essenziali, e cioè delle generalità del soggetto richiedente , dell'oggetto dell'attività da avviare e dell'autocertificazione sul
possesso dei requisiti e presupposti previsti dalla legge o dall' atto amministrativo generale per la fattispecie.
Questo comporta che in presenza di una istanza priva di uno dei suddetti elementi essenziali, il responsabile del procedimento può richiederne, ove possibile, l'integrazione senza che decorra il termine del procedimento di verifica.
Per comodità ed uniformità di applicazione, si allega un modello D.I.A. con l'indicazione della documentazione che deve essere allegata alla stessa.
La dichiarazione sostituisce l'atto di autorizzazione di questo Ministero ex art. 52, 2° comma del codice della navigazione mentre l'esercizio rimane subordinato al collaudo ai sensi dell'art. 48 reg. cod. nav..
La dichiarazione deve essere inoltrata a questo Ministero e per conoscenza all'Autorità Portuale, qualora l'attività rientri nella giurisdizione di quest'ultima, alla Capitaneria di Porto competente ed alla Regione/Provincia territorialmente competente ai sensi della Legge 23 Agosto 2004, n. 239 (solo per le casistiche previste dall'art.1 comma 56 della legge stessa - Allegato 1, nn. 1-4 della presente circolare)
La Capitaneria di Porto e l'Autorità Portuale, nel caso in cui l'attività rientri nella giurisdizione di quest'ultima, dovranno comunicare eventuali impedimenti (possibilmente a mezzo fax – 06/59084307) – allo scrivente e contestualmente all'interessato, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Si ribadisce che, qualora l'attività cui si riferisce la dichiarazione insista in tutto o in parte su area demaniale marittima, le opere abbisognano della concessione demaniale di cui agli artt. 36 cod. nav. e 24 reg. cod. nav., ai sensi anche dell'art. 18 della L. n. 84/1994, per le zone demaniali comprese nell'ambito territoriale delle Autorità Portuali.
Si rammenta inoltre che la D.I.A. è atto separato rispetto alla disciplina del collaudo a norma dell'art. 48 reg. cod. nav., che pertanto rimane impregiudicata .
4. Collaudo dello stabilimento, dell'impianto e delle opere a norma dell'art. 48 reg. cod. nav.
Ultimate le opere di cui all' Allegato 2 il titolare e/o gestore dello stabilimento costiero di oli minerali provvederà a inoltrare alla Capitaneria di Porto competente la richiesta per la sottoposizione a collaudo – ai sensi dell'art. 48 reg. cod. nav. – delle opere realizzate, collaudo indispensabile ai fini dell'esercizio delle medesime.
La produzione degli elementi e della documentazione indicati nel modello D.I.A. allegato, oltre a quella ritenuta necessaria dalla stessa Commissione di collaudo, costituisce l'irrinunciabile supporto ai fini dell'espletamento delle operazioni di collaudo ex articolo 48 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione marittima.
Per l'applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, rimangono ancora valide le direttive concordate con il Ministero dell'interno nell' Accordo Procedimentale in data 13 aprile 1999, trasmesso in allegato alla lettera circolare prot. n.DEM2A-0782 del 19 aprile 1999, emanate allo scopo di rendere più efficace l'azione amministrativa, nonché a semplificare e razionalizzare le connesse procedure, nel rispetto delle competenze istituzionali e della normativa vigente in materia.
4.1 Esercizio provvisorio
Nell'ambito della semplificazione dell'attività amministrativa ed in linea con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno con il D.M. in data 19 marzo 2001 in
materia di procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidenti rilevanti, può trovare applicazione l'esercizio provvisorio dell'impianto, delle opere o delle modifiche delle stesse, in attesa del collaudo previsto dall'art. 48 reg. cod. nav..
Decorsi 30(trenta) giorni dalla richiesta di collaudo a norma dell'art. 48 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione senza che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti, il titolare e/o gestore dello stabilimento può dare inizio all'esercizio provvisorio mediante la presentazione di autocertificazione, corredata da dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale si attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica e ci si impegna al rispetto degli obblighi che eventualmente saranno indicati in sede del successivo collaudo.
Come autocertificazione può essere ritenuta valida quella prevista nel punto 6. dell'articolo 4 del D.M. in data 19 marzo 2001.
L'esercizio provvisorio termina con il collaudo e comunque non può avere una durata superiore a sei mesi. A tal fine si richiama l'attenzione delle Capitanerie di Porto affinché provvedano ad effettuare gli adempimenti di competenza con ogni consentita urgenza e comunque non oltre il termine sopraindicato. All'uopo codeste Autorità marittime provvederanno a sensibilizzare gli altri organi facenti parte delle commissioni di collaudo al rispetto dei termini di cui sopra.
Il soggetto interessato risponderà ovviamente per qualunque danno possa verificarsi a persone e cose in dipendenza della realizzazione delle opere in discorso e dell'esercizio provvisorio delle stesse, restando l'Amministrazione estranea a qualsivoglia responsabilità al riguardo.
I soggetti interessati, pertanto, dovranno indirizzare le relative autocertificazioni alla Capitaneria di porto e all'Autorità Portuale, se lo stabilimento ricade nella sua giurisdizione, nonché a questo Ministero quando il collaudo deve essere effettuato dalla Commissione Interministeriale prevista dal 2°comma dell'art. 48 reg. cod. nav..
4.2 Interventi e modifiche sottoposti a collaudo a norma dell'art. 48 reg. cod. nav.
Le opere e gli interventi di cui all' Allegato 2 , ai fini dello loro messa in esercizio, dovranno comunque essere sottoposti a collaudo ai sensi dell'art. 48 reg. cod. nav, anche se per taluni di essi non è richiesta la presentazione della D.I.A..
Per gli interventi e le modifiche di cui all' Allegato 2, non soggetti a D.I.A., il titolare dello stabilimento dovrà comunque darne preventiva comunicazione a questo Minister o , alla Capitaneria di porto, nonché all'Autorità Portuale, se lo stabilimento ricade nella sua giurisdizione.
4.3 Interventi e modifiche non soggetti a D.I.A. e collaudo a norma dell'art. 48 Reg. Cod. Nav.
Per la realizzazione di tutti gli altri interventi e o modifiche non soggetti a D.I.A e a collaudo a norma dell'art. 48 Reg. Cod. Nav ., il titolare dello stabilimento dovrà comunque darne preventiva comunicazione a questo Ministero, alla Capitaneria di porto, nonché all'Autorità Portuale, se lo stabilimento ricade nella sua giurisdizione, e per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 49, 1° e 2° comma del reg. cod. nav..
Pertanto la verifica effettuata ai sensi dell'art. 49 reg. cod. nav., avrà anche un valore ricognitivo delle modifiche apportate agli impianti stessi.
5. Disciplina transitoria (Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80 - di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35) .
Per le istanze presentate ai sensi dell'art. 52, 2°comma del codice della navigazione prima dell'entrata in vigore della D.I.A., i procedimenti sono definiti in base alla normativa prevista dal codice stesso, salva la facoltà per l'interessato di presentare la D.I.A. secondo le modalità sopraindicate.
Per le istanze di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 52, 2°comma del codice della navigazione dopo l'entrata in vigore della D.I.A., l'interessato è invitato a conformare le stesse alla nuova normativa.
Per le opere non soggette a collaudo in base alle procedure indicate nella presente circolare , e per le quali è stata già presentata istanza da parte del titolare dello stabilimento, la Capitaneria di Porto provvederà ad effettuare i sopralluoghi di collaudo solo nei casi in cui si sia già provveduto alla richiesta di nomina dei rappresentanti della Commissione di Collaudo. In caso contrario, il titolare dello stabilimento provvederà a richiedere all'Autorità Marittima di avvalersi delle procedure di cui alla presente circolare.
Per le opere non ancora sottoposte a collaudo alla data di entrata in vigore della presente circolare, il titolare dello stabilimento può chiedere di avvalersi delle procedure di cui al punto 4.1 della stessa, mediante avanzamento di richiesta in tal senso, dalla quale decorrerà il termine di 30 giorni, decorso il quale si applicano le modalità previste nel citato punto 4.1.
6. Parere ai sensi dell'articolo 47 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima da acquisire nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione demaniale marittima.
L'articolo 47 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328) prevede che la domanda di concessione per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti e depositi costieri sia trasmessa da questo Ministero a quello dell'interno che esprime il proprio parere, sentita la Commissione centrale controllo armi (già Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili) e eventualmente dopo sopralluogo.
Detto parere viene acquisito nell'ambito della procedura per il rilascio della concessione demaniale e di esercizio di cui agli artt. 36 e 52 comma 1 del codice della navigazione (se le opere in tutto o in parte insistono su suolo demaniale), avuto riguardo agli aspetti attinenti la sicurezza e la pubblica incolumità a salvaguardia delle zone di demanio marittimo.
Il Ministero dell'interno ha trasmesso il parere reso dal Consiglio di Stato -Sezione I, n. 4079/2003 del 10 dicembre 2003- in merito alla semplificazione della procedura per l'espressione del parere previsto dal citato articolo 47 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima.
Il parere del Consiglio di Stato introduce un significativo elemento di semplificazione nella procedura relativa alle domande di concessione per l'impianto, la modifica e l'esercizio di stabilimenti e depositi costieri di oli minerali.
In particolare detto consesso ha fatto presente che il parere reso dal Ministero dell'interno, previa consultazione della Commissione centrale controllo armi, venga ora espresso dagli Organi periferici territorialmente competenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Pertanto, per gli impianti di lavorazione e per i depositi di oli minerali costieri, il parere fornito dai competenti organi periferici dei Vigili del fuoco è da ritenersi esaustivo degli obblighi configurati nel testo del citato articolo 47, e non si configura più la necessità dell'avallo degli organi centrali del Ministero dell'interno.
Il Ministero dell'interno – su conforme avviso espresso dalla scrivente con il verbale relativo alla riunione tenutasi presso lo stesso Dicastero in data 30 giugno 2004 – con le unite lettere circolari in data 8 e 11 novembre 2004 ha emanato le opportune indicazioni ai propri Organi periferici al fine di consentire una uniforme applicazione delle direttive suesposte.
In merito alla nuova procedura per gli impianti costieri di oli minerali, il parere del Ministero dell'interno contemplato dall'art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima , è quello reso dal Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi previsto dall'art. 20 del D.P.R. n. 577/1982, nella composizione integrata da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Il nuovo modulo procedimentale garantisce, in ogni caso, il controllo ministeriale quanto agli aspetti inerenti all‘ordine ed alla sicurezza pubblica con la presenza di un proprio rappresentante nell'organo collegiale preposto alla verifica dell‘osservanza dei parametri più strettamente tecnici di sicurezza delle strutture e delle lavorazioni.
In sede di espletamento dell'istruttoria per il rilascio della concessione demaniale e di esercizio di cui agli artt. 36 e 52, comma 1, del codice della navigazione, l'Autorità competente (Ministero infrastrutture e trasporti , Capitaneria di porto, Autorità portuale) nel richiedere il parere ex art. 47 reg. cod. nav., agli Organi locali dei vigili del fuoco territorialmente competenti, contestualmente comunica l'avvio del procedimento al Ministero dell'interno -Dipartimento della pubblica sicurezza ed al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile- affinché questi ultimi provvedano alla designazione del funzionario di polizia che dovrà partecipare al Comitato tecnico regionale dei vigili del fuoco.
La presente circolare si applica con decorrenza dalla data della sua emanazione.
Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo
ALLEGATO 1
Attività che richiedono la presentazione/rinnovo della D.I.A.
• Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio dei prodotti di cui all'oggetto della presente circolare.
• Dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio dei prodotti di cui all'oggetto della presente circolare.
• Variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti dei prodotti di cui all'oggetto della presente circolare.
• Variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio dei prodotti di cui all'oggetto della presente circolare.
• Nuovi oleodotti e interventi di modifica a linee di oleodotti esistenti, quali varianti del tracciato per una lunghezza superiore a km 5(cinque).
• Modifiche soggettive nella titolarità dello stabilimento o nell'affitto del medesimo.
• Modifica nella destinazione d'uso dei serbatoi di stoccaggio e degli impianti di lavorazione relativamente all'intero stabilimento.
• Installazione nuovi terminali per lo sbarco e l'imbarco di nuovi prodotti situati sia all'interno degli ambiti portuali che off-shore
ALLEGATO 2
Opere e/o interventi che comportano il collaudo ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento di esecuzione al Cod. Nav.
• Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio dei prodotti di cui all'oggetto della presente circolare.
• Dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio dei prodotti di cui all'oggetto della presente circolare.
• Variazione in aumento della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti dei prodotti di cui all'oggetto della presente circolare.
• Variazione in aumento di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio dei prodotti di cui all'oggetto della presente circolare.
• Nuovi oleodotti e varianti del tracciato per una lunghezza superiore a Km. 5 (cinque).
• Variazione in aumento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio nei limiti compresi: superiore al 5% ed inferiore al 30% dei prodotti di cui all'oggetto della presente circolare.
• Sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessels, reattori e forni) su impianti di lavorazione esistenti e inserimento di nuovi scambiatori e strippers per miglioramento tecnologico e/o recuperi termici.
• Installazione impianti depurazione acque reflue.
• Modifica nella destinazione d'uso dei serbatoi di stoccaggio e degli impianti di lavorazione relativamente all'intero stabilimento.
• Modifica della destinazione d'uso dei serbatoi di stoccaggio e/o lavorazione di categoria inferiore a categoria superiore ai fini della sicurezza.
• Installazione nuovi terminali per lo sbarco e l'imbarco di prodotti situati sia all'interno degli ambiti portuali che off-shore.
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Modello DIA |
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Roma, _____________________ |
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Al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna
Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA |
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Oggetto: |
Dichiarazione di inizio attività ______________,ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 19, così come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005. n. 35- articolo 3, relativa all'autorizzazione di cui all'articolo 52, 2° comma del codice della navigazione |
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e, per conoscenza:
All'Autorità Portuale di (se l'attività ricade nella sua giurisdizione)
___________________ |
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Alla Capitaneria di Porto di
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Alla Regione/Provincia territorialmente competente (solo per le casistiche previste dall'art.1 comma 56 della Legge 23 Agosto 2004, n. 239 ) |
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• GENERALITA' del titolare (persona fisica o giuridica) dell'attività dello stabilimento/deposito/impianto
(se trattasi di nuovo stabilimento/deposito/impianto , allegare certificato di iscrizione all' apposito Registro del Tribunale, della Camera di Commercio, procura legale che conferisce la facoltà di rappresentanza e di firme del sottoscrittore della domanda) ;
• OGGETTO dell'attività da avviare;
• UBICAZIONE DELL'IMPIANTO cui si riferisce l'attività da avviare specificando la consistenza dello stabilimento, dell'opera e/o dell'intervento oggetto della D.I.A.
( Per gli stabilimenti ubicati sul demanio marittimo deve essere allegata cartografia SID);
• NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Codice della navigazione e regolamento di attuazione; legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dall'articolo 3 della legge 14 maggio 2005, n. 80 - di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005. n. 35- articolo 3.
5) IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DICHIARA :
• di essere in possesso delle autorizzazioni, certificazioni ed ogni altro nulla osta normativamente previsti per l'inizio dell'attività di cui all'oggetto;
• qualora l'attività insista su zone di demanio marittimo (area o specchio acqueo), che è stata presentata all'Autorità territorialmente competente istanza per ottenere e/o modificare la concessione demaniale marittima a mente degli artt. 36 cod. nav. e 24 reg. cod. nav. e 18 l. 84/1994;
• che l'attività avrà inizio successivamente al rilascio da parte dell'Autorità territorialmente competente del titolo concessorio a mente degli artt. 36 cod. nav. e 24 reg. cod. nav. e 18 l. 84/1994;
• di aver presentato la documentazione al S.I.I.T. competente previsto dall'art. 46 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione ai fini del collaudo a norma dell'art. 48 del Regolamento di esecuzione al codice stesso;
• di osservare ed attuare tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente formulate dagli Organi interpellati.
La presente dichiarazione sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35- l'atto di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ex art. 52, 2° comma del codice della navigazione .
La presente dichiarazione di inizio attività vale finché permangono le medesime condizioni in atto al momento della dichiarazione stessa.
Ciò implica che qualora tali condizioni vengano mutate, decade l'efficacia della dichiarazione già presentata, che il richiedente si impegna a riproporre ex novo.
L'istante si impegna altresì a manlevare l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità scaturente dall'attività oggetto della presente dichiarazione.
6) SI IMPEGNA :
• a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
• a sottoporre a collaudo, prima di metterle in esercizio, le opere oggetto dell'attività - previa presentazione di apposita istanza - a norma dell'art. 48 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione. A tal fine si impegna inoltre a produrre la documentazione che verrà richiesta e ritenuta necessaria dalla Commissione di collaudo;
• ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal codice delle navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione.
7) ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE:
• documentazione tecnico-progettuale relativa all'attività oggetto della dichiarazione;
• documentazione relativa alle autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari per l'inizio dell'attività di cui all'oggetto.
(__Dichiarante )
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