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25/03/2014 – Schema di decreto legislativo recante modifica al Dlgs n.334/99 e s.m.i.

La Nota del Ministero dell’Interno 25 marzo 2014 (prot. 3737), in risposta al quesito formulato da Assocostieri, conferma che i gestori di attività che a seguito delle modifiche all’allegato I del D.lgs n. 334/99 rientrano nelle soglie 2.500/25.000 tonn. di stoccaggio di olio combustibile, dovranno espletare i prescritti adempimenti di cui all’art. 6, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche. La Nota è consultabile sul sito Assocostieri nella home page – sezione Normativa – Sicurezza.